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Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Il
regime autorizzatorio previsto dal Dpr 203/1988
si applica a tutti gli impianti che possono dar luogo ad
emissione nell'atmosfera.
Più in particolare, sono soggetti al regime
autorizzatorio, previsto per gli impianti costruiti
dopo il 1° luglio 1988 (ex articolo 6, Dpr 203/1988) gli
impianti industriali di produzione di beni e servizi,
compresi gli impianti di imprese artigiane (di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443), nonché gli impianti di
pubblica utilità che diano luogo ad emissioni
convogliate o tecnicamente convogliabili.
Sono
esclusi dal regime autorizzatorio previsto
dall'articolo 6 del Dpr 203/1988:
-
i titolari degli impianti termici non inseriti in un
ciclo di produzione industriale, ivi compresi gli
impianti inseriti nei complessi industriali, ma
destinati esclusivamente al riscaldamento dei
locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli
impianti termici destinati al riscaldamento di
ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze
civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a
lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine,
mense, forni da pane ed altri pubblici servizi
destinati ad attività di ristorazione, gli impianti
di distribuzione di carburante per autotrazione,
nonché gli impianti di produzione di energia
elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e
solari (ex lett.1, Dpcm 21 luglio 1987);
-
i titolari di impianti che svolgono attività con
emissioni poco significative (disciplinate dagli
articoli 2 e 3 del Dpr 25 luglio 1991);
-
le centrali termoelettriche e le raffinerie di oli
minerali per le quali si applica la normativa di
settore.
I
titolari di impianti che svolgono attività a ridotto
inquinamento atmosferico devono presentare una richiesta
di autorizzazione in procedura semplificata. L'elenco
delle attività a ridotto inquinamento atmosferico sono
specificate nell'allegato 2 al Dpr 25 luglio 1991.
L'ente preposto al rilascio della autorizzazione è la
Provincia e per la costruzione di un nuovo impianto
si deve attendere il rilascio dell'autorizzazione.
Scheda di adesione al servizio di domanda autorizzazione
emissioni in atmosfera.
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elenco
servizi |
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Ogni
anno le imprese che producono o gestiscono rifiuti e
quelle che producono, immettono sul mercato e
riutilizzano imballaggi, devono comunicare i dati
relativi alle quantità di rifiuti ed imballaggi
prodotti/gestiti nel corso dell’anno precedente.
Questa comunicazione viene effettuata attraverso il
Modello Unico di dichiarazione ambientale - MUD -
presentato alla Camera di Commercio competente per
territorio, ossia a quella della Provincia nel cui
territorio ha sede l’unità a cui il Mud si riferisce.
I dati raccolti vengono prima trasmessi dalle Camere di
commercio alle Sezioni regionali del Catasto rifiuti che
hanno sede presso le ARPA, le quali dopo averli
elaborati, li comunicano alla Sezione Nazionale del
Catasto presso l’APAT, la quale provvede alla diffusione
delle informazioni agli organismi competenti e al
pubblico. I dati aggregati e le statistiche sono
disponibili sul sito di Infocamere che è la società
informatica delle Camere di Commercio.
L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato
introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 per
consentire la raccolta e la valutazione dei dati sui
rifiuti prodotti e smaltiti in Italia in ottemperanza a
quanto previsto dalla normativa comunitaria.
In sintesi possiamo dire che nel MUD sono contenute:
- la denuncia annuale dei rifiuti a carico delle imprese
che producono e gestiscono rifiuti pericolosi di
qualsiasi provenienza e rifiuti non pericolosi;
- la dichiarazione annuale degli imballaggi prodotti,
immessi sul mercato e riutilizzati.
Il MUD va consegnato entro il 30 aprile di ogni anno
(salvo proroghe) e a meno che non intervengano modifiche
nel modello da compilare. In tal caso il termine ultimo
per la presentazione del Mud scadrà decorsi 120 giorni
dalla data di pubblicazione del Dpcm recante le
modifiche, la cui pubblicazione deve essere fatta entro
il 1°marzo.
Il ritardo (comunque sanzionato) è ammesso solo entro il
29 giugno di ogni anno. Oltre tale data il ritardo
equivale all’omissione.
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elenco
servizi |
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Tenuta e compilazione dei registri di carico e
scarico dei rifiuti
I
soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede
le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una
tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere
all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro società di servizi che
provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza
mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia
dei dati trasmessi. La delega solleva il produttore da
ogni responsabilità sulla compilazione del registro.
Il
C.A.T.A. si preoccupa anche della redazione e
dell'inoltro della dichiarazione annuale dei rifiuti per
le aziende che lo hanno delegato alla tenuta del
registro.
Attualmente l'EBAV eroga un consistente contributo, alle
aziende iscritte, che usufruiscono di tale servizio.
Soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico
sono indicati dall’articolo 12 del Dlgs 22/97.
Qui
di seguito vengono suddivisi in relazione alla
classificazione dei rifiuti oggetto della loro attività.
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Rifiuti speciali NON pericolosi |
Rifiuti speciali pericolosi |
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raccoglitori e trasportatori di rifiuti
prodotti da terzi (comprese le società
miste) |
raccoglitori e trasportatori di rifiuti
prodotti da terzi (comprese le società
miste) |
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soggetti che svolgono le operazioni di
recupero e smaltimento dei rifiuti (comprese
le società miste) |
soggetti che svolgono le operazioni di
recupero e smaltimento dei rifiuti (comprese
le società miste) |
|
commercianti e intermediari di rifiuti
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commercianti e intermediari di rifiuti
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imprese ed enti produttori di:
- rifiuti
derivanti da lavorazioni industriali e
artigianali (art. 7, c. 3, lett. c) e d)
- rifiuti
derivanti da attività di recupero e
smaltimento di rifiuti (art. 7, c. 3,
lett. g)
- fanghi
da:
- potabilizzazione acque;
- altri trattamenti acque;
- depurazione acque reflue;
- abbattimento fumi (art. 7, c. 3, lett.
g)
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imprese ed enti produttori di rifiuti
pericolosi |
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autorità
portuali o marittime per i rifiuti prodotti
dalle navi e da queste consegnate nei porti
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autorità portuali o marittime per i rifiuti
prodotti dalle navi e da queste consegnate
nei porti |
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imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C
.c. con un volume di affari annuo superiore
a lire 15 milioni |
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Gestori del servizio pubblico in ordine ai
rifiuti speciali NON assimilati ad essi
conferiti in base a convenzione |
Gestori del servizio pubblico in ordine ai
rifiuti speciali NON assimilati ad essi
conferiti in base a convenzione |
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elenco
servizi |
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Check up ambientali presso l’azienda
Su
richiesta, i funzionari del CATA eseguono un sopralluogo
in azienda; viene verificata la documentazione e le
autorizzazioni ed evidenziate eventuali situazioni non
conformi alle disposizioni di legge, suggerendo agli
interessati le soluzioni più urgenti da adottare al fine
di evitare le sanzioni previste nel caso di verifiche da
parte degli organi di vigilanza.
Generalmente il check-up viene completato con una
valutazione degli adempimenti in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro |
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elenco
servizi |
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Assistenza per la redazione ed inoltro delle domande di
autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti
speciali, speciali recuperabili e speciali pericolosi
Il
CATA supporta le imprese nella individuazione dei
rifiuti per i quali deve essere richiesta
l'autorizzazione, e predispone tutta la documentazione
necessaria.
Quali
sono i soggetti obbligati
(Articolo 30, comma 4 Dlgs 22/97 )
-
le
imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di
rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;
-
le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non
eccedono la quantità di 30 kg al giorno o di 30 litri al
giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti;
-
le
imprese che effettuano attività di bonifica dei
siti;
-
le
imprese che effettuano attività di bonifica dei beni
contenenti amianto;
-
le
imprese che effettuano attività di commercio e
intermediazione di rifiuti;
-
le
imprese che gestiscono impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti di titolarità di terzi;
-
le
imprese che gestiscono impianti mobili di
smaltimento e di recupero dei rifiuti.
Soggetti per cui è prevista una procedura semplificata
di iscrizione:
-
le
aziende speciali, i Consorzi e le società costituite ai
sensi della legge 142/90 che esercitano i servizi di
gestione dei rifiuti;
-
le
imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti destinati alle operazioni di riciclaggio e
di recupero individuate dalle norme di attuazione degli artt. 31 e 33 del Dlgs 22/97.
CATEGORIE DI ISCRIZIONE
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CAT. 1 |
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e
assimilati |
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CAT. 2 |
Raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33
del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero
in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA
SEMPLIFICATA) |
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CAT. 3 |
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs.
5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo
effettivo ed oggettivo (PROCEDURA
SEMPLIFICATA) |
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CAT. 4 |
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi, prodotti da terzi |
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CAT. 5 |
Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
|
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CAT. 6 |
gestione di impianti fissi di titolarità di
terzi nei quali si effettuano le operazioni
di smaltimento e di recupero di cui agli
all. B e C del D.Lgs. n. 22/97 |
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CAT.
7 |
gestione di impianti mobili per l’esercizio
delle operazioni di smaltimento e di
recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs.
n. 22/97 |
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CAT.
8 |
intermediazione e commercio di rifiuti
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CAT. 9 |
Bonifica di siti |
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CAT. 10 |
Bonifica di siti e beni contenenti amianto
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Scheda di adesione albo
gestori categoria 1
Scheda di adesione albo
gestori categoria 2 e 3
Scheda di adesione albo
gestori categoria 4 e 5
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elenco
servizi |
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Il
CATA supporta le imprese nell’ individuazione dei
rifiuti per i quali deve essere richiesta
l'autorizzazione, e predispone tutta la documentazione
necessaria.
Il
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ha provveduto all’
"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli
artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22".
Le
attività di recupero di cui all’allegato C del d.lgs. n.
22/1997 sono sottoposte alle procedure semplificate;
infatti, l’esercizio di tali operazioni di recupero può
essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla presentazione
alla provincia di una comunicazione di inizio attività.
Da
detta relazione comunque, anche a prescindere
dall’intervenuta regolamentazione regionale, deve
risultare:
-
il rispetto delle norme tecniche;
-
il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
-
le attività di recupero che si intendono svolgere;
-
lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati;
-
le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
La
provincia iscrive in apposito registro le imprese che
hanno effettuato la comunicazione e verifica la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti, potendo
vietare l’inizio (o la prosecuzione) dell’attività
qualora accerti il mancato rispetto di detti presupposti
e requisiti.
La
comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed
in caso di modifica sostanziale.
Scheda di adesione al registro provinciale aziende che
effettuano il recupero dei rifiuti
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elenco
servizi |
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Stesura
dei ricorsi nel caso di contestazione di reati da parte
degli organi di vigilanza
Le
sanzioni relative ai reati ambientali sono erogate dalla
Provincia.
Nel
caso vengano erogate sanzioni per reati inerenti la
tutela dell'ambiente è possibile inoltrare scritti
difensivi alla Provincia.
Il CATA
si occupa dell’ analisi dei reati contestati e della
predisposizione degli scritti difensivi quando si
riscontra la possibilità di ottenere l'archiviazione del
procedimento o una riduzione della sanzione.
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servizi |
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