Richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Il regime autorizzatorio previsto dal Dpr 203/1988 si applica a tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera.
Più in particolare, sono soggetti al regime autorizzatorio, previsto per gli impianti costruiti dopo il 1° luglio 1988 (ex articolo 6, Dpr 203/1988) gli impianti industriali di produzione di beni e servizi, compresi gli impianti di imprese artigiane (di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), nonché gli impianti di pubblica utilità che diano luogo ad emissioni convogliate o tecnicamente convogliabili.

Sono esclusi dal regime autorizzatorio previsto dall'articolo 6 del Dpr 203/1988:

  • i titolari degli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale, ivi compresi gli impianti inseriti nei complessi industriali, ma destinati esclusivamente al riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici servizi destinati ad attività di ristorazione, gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, nonché gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari (ex lett.1, Dpcm 21 luglio 1987);

  • i titolari di impianti che svolgono attività con emissioni poco significative (disciplinate dagli articoli 2 e 3 del Dpr 25 luglio 1991);

  • le centrali termoelettriche e le raffinerie di oli minerali per le quali si applica la normativa di settore.

I  titolari di impianti che svolgono attività a ridotto inquinamento atmosferico devono presentare una richiesta di autorizzazione in procedura semplificata. L'elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico sono specificate nell'allegato 2 al  Dpr 25 luglio 1991.

L'ente preposto al rilascio della autorizzazione è la Provincia e per  la costruzione di un nuovo impianto si deve attendere il rilascio dell'autorizzazione.

Scheda di adesione al servizio di domanda autorizzazione emissioni in atmosfera.

 

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Redazione e inoltro per via telematica della dichiarazione annuale sui rifiuti prodotti (M.U.D.)

Ogni anno le imprese che producono o gestiscono rifiuti e quelle che producono, immettono sul mercato e riutilizzano imballaggi, devono comunicare i dati relativi alle quantità di rifiuti ed imballaggi prodotti/gestiti nel corso dell’anno precedente.
Questa comunicazione viene effettuata attraverso il Modello Unico di dichiarazione ambientale - MUD - presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ossia a quella della Provincia nel cui territorio ha sede l’unità a cui il Mud si riferisce.
I dati raccolti vengono prima trasmessi dalle Camere di commercio alle Sezioni regionali del Catasto rifiuti che hanno sede presso le ARPA, le quali dopo averli elaborati, li comunicano alla Sezione Nazionale del Catasto presso l’APAT, la quale provvede alla diffusione delle informazioni agli organismi competenti e al pubblico. I dati aggregati e le statistiche sono disponibili sul sito di Infocamere che è la società informatica delle Camere di Commercio.
L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 per consentire la raccolta e la valutazione dei dati sui rifiuti prodotti e smaltiti in Italia in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria.
In sintesi possiamo dire che nel MUD sono contenute:
- la denuncia annuale dei rifiuti a carico delle imprese che producono e gestiscono rifiuti pericolosi di qualsiasi provenienza e rifiuti non pericolosi;
- la dichiarazione annuale degli imballaggi prodotti, immessi sul mercato e riutilizzati.

Il MUD va consegnato entro il 30 aprile di ogni anno (salvo proroghe) e a meno che non intervengano modifiche nel modello da compilare. In tal caso il termine ultimo per la presentazione del Mud scadrà decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione del Dpcm recante le modifiche, la cui pubblicazione deve essere fatta entro il 1°marzo.
Il ritardo (comunque sanzionato) è ammesso solo entro il 29 giugno di ogni anno. Oltre tale data il ritardo equivale all’omissione.

 
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Tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. La delega solleva il produttore da ogni responsabilità sulla compilazione del registro. 

Il C.A.T.A. si preoccupa anche della redazione e dell'inoltro della dichiarazione annuale dei rifiuti per le aziende che lo hanno delegato alla tenuta del registro.
Attualmente l'EBAV eroga un consistente contributo, alle aziende iscritte, che usufruiscono di tale servizio.

Soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico sono indicati dall’articolo 12 del Dlgs 22/97.

Qui di seguito vengono suddivisi in relazione alla classificazione dei rifiuti oggetto della loro attività.
 

Rifiuti speciali NON pericolosi Rifiuti speciali pericolosi
raccoglitori e trasportatori di rifiuti prodotti da terzi (comprese le società miste) raccoglitori e trasportatori di rifiuti prodotti da terzi (comprese le società miste)
soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (comprese le società miste) soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (comprese le società miste)
commercianti e intermediari di rifiuti commercianti e intermediari di rifiuti
imprese ed enti produttori di:
  • rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (art. 7, c. 3, lett. c) e d)
  •  rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti (art. 7, c. 3, lett. g)
  • fanghi da:
    - potabilizzazione acque;
    - altri trattamenti acque;
    - depurazione acque reflue;
    - abbattimento fumi (art. 7, c. 3, lett. g)
imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi
autorità portuali o marittime per i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnate nei porti autorità portuali o marittime per i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnate nei porti
imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C .c. con un volume di affari annuo superiore a lire 15 milioni
Gestori del servizio pubblico in ordine ai rifiuti speciali NON assimilati ad essi conferiti in base a convenzione Gestori del servizio pubblico in ordine ai rifiuti speciali NON assimilati ad essi conferiti in base a convenzione

 

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Check up ambientali presso l’azienda

Su richiesta, i funzionari del CATA eseguono un sopralluogo in azienda; viene verificata la documentazione e le autorizzazioni ed evidenziate eventuali situazioni non conformi alle disposizioni di legge, suggerendo agli interessati le soluzioni più urgenti da adottare al fine di evitare le sanzioni previste nel caso di verifiche da parte degli organi di vigilanza.

Generalmente il check-up viene completato con una valutazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

 

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Assistenza per la redazione ed inoltro delle domande di autorizzazione alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali, speciali recuperabili e speciali pericolosi

Il CATA supporta le imprese nella individuazione dei rifiuti per i quali deve essere richiesta l'autorizzazione, e predispone tutta la documentazione necessaria.

Quali sono i soggetti obbligati
(Articolo 30, comma 4 Dlgs 22/97 )

  • le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;

  • le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di 30 kg al giorno o di 30 litri al giorno effettuati dai produttori degli stessi rifiuti;

  • le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;

  • le imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

  •  le imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione di rifiuti;

  • le imprese che gestiscono impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi;

  • le imprese che gestiscono impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

 Soggetti per cui è prevista una procedura semplificata di iscrizione:

  • le aziende speciali, i Consorzi e le società costituite ai sensi della legge 142/90 che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti;

  • le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di riciclaggio e di recupero individuate dalle norme di attuazione degli artt. 31 e 33 del Dlgs 22/97.

CATEGORIE DI ISCRIZIONE

CAT. 1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
CAT. 2 Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
CAT. 3 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
CAT. 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi
CAT. 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
CAT. 6 gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. n. 22/97
CAT. 7 gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. n. 22/97
CAT. 8 intermediazione e commercio di rifiuti
CAT. 9 Bonifica di siti
CAT. 10 Bonifica di siti e beni contenenti amianto
 

Scheda di adesione albo gestori categoria 1

Scheda di adesione albo gestori categoria 2 e 3

Scheda di adesione albo gestori categoria 4 e 5

 

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Assistenza per la redazione e l'inoltro delle comunicazioni alla provincia per attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi

Il CATA supporta le imprese nell’ individuazione dei rifiuti per i quali deve essere richiesta l'autorizzazione, e predispone tutta la documentazione necessaria.

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ha provveduto all’ "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Le attività di recupero di cui all’allegato C del d.lgs. n. 22/1997 sono sottoposte alle procedure semplificate; infatti, l’esercizio di tali operazioni di recupero può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla presentazione alla provincia di una comunicazione di inizio attività.

Da detta relazione comunque, anche a prescindere dall’intervenuta regolamentazione regionale, deve risultare:

  • il rispetto delle norme tecniche;

  • il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

  • le attività di recupero che si intendono svolgere;

  • lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;

  • le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

La provincia iscrive in apposito registro le imprese che hanno effettuato la comunicazione e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, potendo vietare l’inizio (o la prosecuzione) dell’attività qualora accerti il mancato rispetto di detti presupposti e requisiti.

La comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed in caso di modifica sostanziale.

Scheda di adesione al registro provinciale aziende che effettuano il recupero dei rifiuti

 
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Stesura dei ricorsi nel caso di contestazione di reati da parte degli organi di vigilanza

Le sanzioni relative ai reati ambientali sono erogate dalla Provincia.

Nel caso vengano erogate sanzioni per reati inerenti la tutela dell'ambiente è possibile inoltrare scritti difensivi alla Provincia.

Il CATA si occupa dell’ analisi dei reati contestati e della predisposizione degli scritti difensivi quando si riscontra la possibilità di ottenere l'archiviazione del procedimento o una riduzione della sanzione. 

 

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Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno - P.le Resistenza, 8  p.iva 80003010255
tel. 0437.933111 fax 0437.933122
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