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Unione Artigiani e Piccola Industria – Confartigianato
di Belluno
CODICE ETICO
Art.1 - Finalità
1. L’Unione Artigiani e della Piccola
Industria-Confartigianato di Belluno si impegna e per
suo tramite si impegnano tutte le sue componenti -
imprenditori associati, imprenditori che rivestono
incarichi associativi, imprenditori che rappresentano il
sistema in organismi esterni - ad attuare con
trasparenza e rispettare modelli di comportamenti
ispirati all’autonomia, all’integrità, all’eticità ed a
sviluppare azioni coerenti con tali principi.
2. Tutto il sistema associativo dovrà essere
compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli
obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in
quanto ogni comportamento non eticamente corretto
provoca conseguenze negative in ambito associativo e
danneggia l’immagine dell’ intera Organizzazione.
3. L’eticità dei comportamenti non è valutabile solo in
termini di stretta osservanza delle norme di legge e di
statuto, ma si fonda sulla convinta adesione a porsi,
nelle diverse situazioni, ai più elevati modelli di
comportamento.
Art. 2 - Associati
1. Nel far parte del sistema confederale, gli
imprenditori si impegnano a tener conto, in tutti i loro
comportamenti, professionali ed associativi, delle
ricadute degli stessi sull’intera imprenditoria e sul
sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:
a) come imprenditori:
al) ad applicare compiutamente leggi e contratti di
lavoro;
a2) a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri
collaboratori, favorendone la crescita professionale e
salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
a3) ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei
confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
a4) a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed
integrità con la pubblica amministrazione e con i
partiti politici;
a5) a considerare un impegno costante la tutela
dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di
inquinamento;
b) come associati:
b1) a partecipare alla vita associativa;
b2) a contribuire alle scelte associative in piena
integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne,
avendo come obiettivo prioritario l’interesse
dell’Organizzazione;
b3) ad instaurare e mantenere un rapporto associativo
pieno, ad escludere la possibilità di rapporti
associativi con Organizzazioni concorrenti o
conflittuali; a comunicare preventivamente alle
Organizzazioni del sistema altre diverse adesioni;
b4) a rispettare le direttive che l’Organizzazione deve
fornire nelle diverse materie e ad esprimere le
personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie
di dibattito interno;
b5) ad informare preventivamente l’Organizzazione di
ogni situazione suscettibile di influire sul proprio
rapporto con gli altri imprenditori e con
l’Organizzazione, chiedendone il necessario ed adeguato
supporto per risolvere positivamente le questioni sorte.
Art. 3 – Vertici associativi
1. L’elezione è subordinata alla verifica della piena
rispondenza dei candidati ad una rigorosa ed effettiva
aderenza ad ineccepibili comportamenti personali,
professionali ed associativi.
2. I candidati si impegnano a fornire alle istanze
competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.
3. I nominati si impegnano:
a) ad assumere gli incarichi per spirito di servizio
verso gli associati, il sistema confederale e la
società, senza avvalersene per vantaggi diretti o
indiretti;
b) a mantenere un comportamento ispirato ad autonomia,
integrità, lealtà e senso di responsabilità nei
confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando
le personali opzioni politiche nel corso dell’incarico;
c) a seguire le direttive confederali, contribuendo al
dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l’unità del
sistema verso l’esterno;
d) a fare un uso riservato delle informazioni di cui
vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
e) a
mantenere con le forze politiche un comportamento
ispirato ad autonomia ed indipendenza,
fornendo informazioni corrette per la definizione
dell’attività legislativa ed amministrativa;
f) a coinvolgere effettivamente gli organi decisori
dell’Organizzazione per una gestione partecipata ed
aperta alle diverse istanze;
g) a rimettere il proprio mandato qualora per motivi
personali, professionali od oggettivi la propria
permanenza possa essere dannosa all’immagine
dell’imprenditoria e dell’Organizzazione;
h) a predisporre un percorso formativo per i futuri
dirigenti al fine di consentire un naturale ricambio
nella composizione degli Organi alla scadenza statutaria
prevista.
Art. 4 – Rappresentanti esterni
1. I
rappresentanti designati dall’Organizzazione in
organismi esterni vengono scelti secondo criteri di
competenza ed indipendenza.
2. Le Organizzazioni si impegnano ad informare
tempestivamente la Confederazione sulle loro
rappresentanze in organismi esterni.
3. I rappresentanti si impegnano:
a) a svolgere il proprio mandato nell’interesse
dell’ente presso cui sono stati designati e degli
imprenditori associati, nel rispetto delle linee di
indirizzo che l’Organizzazione è tenuta a fornire;
b) ad informare costantemente l’organizzazione
designante sullo svolgimento del loro mandato;
c) ad assumere gli incarichi non con intenti
remunerativi;
d) a rimettere il mandato ogni qualvolta si presentino
cause di incompatibilità o impossibilità ad una
partecipazione continuativa o comunque su richiesta
motivata dell’Organizzazione designante;
e) ad informare e concordare con l’Organizzazione ogni
ulteriore incarico derivante dal mandato per il quale si
è stati designati.
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