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APPENDICE
Legge 18 giugno 2009, n. 69
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile"
- OMISSIS -
Art. 38.
(Modifica dell’articolo 9 della
legge 8 marzo 2000, n. 53)
1. L’articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Misure per conciliare
tempi di vita e tempi di lavoro). - 1. Al fine di
promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi
di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo per le
politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
destinata annualmente una quota individuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato alle politiche per la famiglia, al fine di
erogare contributi in favore di datori di lavoro
privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in
pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di
aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere
universitarie i quali attuino accordi contrattuali che
prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per
consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire
di particolari forme di flessibilità degli orari e
dell’organizzazione del lavoro, quali part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca
delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui
turni e su sedi diverse, orario concentrato, con
specifico interesse per i progetti che prevedano di
applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità,
sistemi innovativi per la valutazione della prestazione
e dei risultati;
b) programmi ed azioni
volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e
dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o
per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche
attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali,
aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi
innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione
dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati
anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi
comprese quelle temporanee, costituite o costituende,
che insistono sullo stesso territorio, e possono
prevedere la partecipazione degli enti locali anche
nell’ambito dei piani per l’armonizzazione dei tempi
delle città.
2. Destinatari dei progetti di cui al
comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i
dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di
disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o
fino a quindici anni in caso di affidamento o di
adozione, ovvero con a carico persone disabili o non
autosufficienti, ovvero persone affette da documentata
grave infermità.
3. Una quota delle risorse di cui al
comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al
comma 4, è, inoltre, impiegata per l’erogazione di
contributi in favore di progetti che consentano ai
titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi
professionisti, per esigenze legate alla maternità o
alla presenza di figli minori ovvero disabili, di
avvalersi della collaborazione o sostituzione di
soggetti in possesso dei necessari requisiti
professionali.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle
politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con
il Ministro per le pari opportunità, sentita la
Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al
comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi di cui al presente articolo
e, in particolare, la percentuale delle risorse da
destinare a ciascuna tipologia progettuale, l’importo
massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale
e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le
richieste dei contributi provenienti dai 26
soggetti pubblici saranno soddisfatte
a concorrenza della somma che residua una volta esaurite
le richieste di contributi dei soggetti privati.
5. Le risorse di cui al comma 1
possono essere, in misura non superiore al 10 per cento,
destinate alle attività di promozione delle misure in
favore della conciliazione, di consulenza alla
progettazione, di monitoraggio delle azioni da
effettuare anche attraverso reti territoriali».
2. I commi 1255 e 1256 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.27
Legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle città"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1.
(Finalità).
1. La presente legge promuove un
equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e
di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei
congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai
genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del
congedo per la formazione continua e l'estensione dei
congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei
tempi di funzionamento delle città e la promozione
dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Articolo 2.
(Campagne
informative).
1. Al fine di diffondere la
conoscenza delle disposizioni della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a
predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, apposite campagne informative,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
destinati allo scopo.
Capo II - CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI
E FORMATIVI
Articolo 3.
(Congedi dei
genitori).
1. All'articolo 1 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma è inserito
il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro
di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento
economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore
non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono
estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1°
gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti
previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2
dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di
tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di
vita del bambino ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori
non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di
astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice,
trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui
all'articolo 4, primo comma, lettera c), della
presente legge, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi;
c) qualora vi sia un solo
genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore
eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla
lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e
il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei
genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente
elevato a undici mesi.28
3. Ai fini dell'esercizio del diritto
di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di
oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai
contratti collettivi, e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto, altresí, di astenersi
dal lavoro durante le malattie del bambino di età
inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e
otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro
presentazione di certificato rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a
ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo
di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro
di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai
fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la
lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare
una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli
stessi giorni per il medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, infine, i
seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni in
materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto
ovvero di versamento dei relativi contributi previsti
dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi
di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto
a quelle previste dal primo comma del presente articolo
possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. – 1. Le lavoratrici hanno
diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per
cento della retribuzione per tutto il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli
articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è
comprensiva di ogni altra indennità spettante per
malattia.
2. Per i periodi di astensione
facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai
lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di
vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento
della retribuzione, per un periodo massimo complessivo
tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro
il limite predetto, è coperto da contribuzione
figurativa;
b) fuori dei casi di cui
alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il restante
periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al
30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il
reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa,
attribuendo come valore retributivo per tale periodo il
200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la
facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con
riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità della
prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per
malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è
dovuta:
a) fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b) successivamente al
terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata
con le modalità previste dal comma 2, lett. b).
4. Il reddito individuale di cui al
comma 2, lettera b), è determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.29
5. Le indennità di cui al presente
articolo sono corrisposte con gli stessi criteri
previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie
dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la
lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono
subordinate a particolari requisiti contributivi o di
anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del presente
articolo trovano applicazione anche nei confronti dei
genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età
compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi
dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, può essere esercitato nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei
confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette
ai servizi domestici e familiari, le disposizioni
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si
applicano limitatamente al comma 1.
Articolo 4.
(Congedi per eventi
e cause particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni
lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata
grave infermità del coniuge o di un parente entro il
secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di
documentata grave infermità, il lavoratore e la
lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro
diverse modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro
pubblici o privati possono richiedere, per gravi e
documentati motivi familiari, fra i quali le patologie
individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di
lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo
non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi
disciplinano le modalità di partecipazione agli
eventuali corsi di formazione del personale che riprende
l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al
comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede
alla definizione dei criteri per la fruizione dei
congedi di cui al presente articolo, all'individuazione
delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché
alla individuazione dei criteri per la verifica
periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di
grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Articolo 5.
(Congedi per la
formazione).
1. Ferme restando le vigenti
disposizioni relative al diritto allo studio di cui
all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che
abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio
presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione per un periodo non superiore
ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si
intende quello finalizzato al completamento della scuola
dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attività formative diverse da
quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per
la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro
e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è
computabile nell'anzianità di servizio e non è
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri
congedi. Una grave e documentata infermità, individuata
sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di
cui all'articolo 4, 30
comma 4, intervenuta durante il
periodo di congedo, di cui sia data comunicazione
scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione
del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non
accogliere la richiesta di congedo per la formazione
ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di
comprovate esigenze organizzative. I contratti
collettivi prevedono le modalità di fruizione del
congedo stesso, individuano le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le
ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di
tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che
comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al
riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero
al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo
i criteri della prosecuzione volontaria.
Articolo 6.
(Congedi per la
formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e non
occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di
formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere
conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali assicurano un'offerta
formativa articolata sul territorio e, ove necessario,
integrata, accreditata secondo le disposizioni
dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, e del relativo regolamento di
attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi
personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti
formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione
può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore
ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i
piani formativi aziendali o territoriali concordati tra
le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal
citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e
successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di
categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte
ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo,
i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le
modalità di orario e retribuzione connesse alla
partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che
rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al
comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo
interprofessionale per la formazione continua, di cui al
regolamento di attuazione del citato articolo 17 della
legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare
progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di
accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione
dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione
presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità
del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30
miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire
fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 7.
(Anticipazione del
trattamento di fine rapporto).
1. Oltre che nelle ipotesi di cui
all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il
trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai
fini delle spese da sostenere durante i periodi di
fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito
dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui
agli articoli 5 e 6 della presente legge.
L'anticipazione è corrisposta unitamente alla
retribuzione relativa al mese che precede la data di
inizio del congedo. Le medesime disposizioni si
applicano anche alle domande di anticipazioni per
indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto,
comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti
di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 31
1993, n. 124, e successive
modificazioni, possono prevedere la possibilità di
conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993,
un'anticipazione delle prestazioni per le spese da
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di
cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del lavoro e della previdenza sociale e per la
solidarietà sociale, sono definite le modalità
applicative delle disposizioni del comma 1 in
riferimento ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Articolo 8 .
(Prolungamento
dell'età pensionabile).
1. I soggetti che usufruiscono dei
congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a
richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un
periodo corrispondente, anche in deroga alle
disposizioni concernenti l'età di pensionamento
obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al
datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei
mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
Capo III - FLESSIBILITÀ DI ORARIO
Articolo 9.
(Misure a sostegno
della flessibilità di orario).
Abrogato
Capo IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI A
SOSTEGNO
DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
Articolo 10.
(Sostituzione di
lavoratori in astensione).
1. L'assunzione di lavoratori a tempo
determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla
presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad
un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione,
salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti
dipendenti, per i contributi a carico del datore di
lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo
determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è
concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione
fino al compimento di un anno di età del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno
dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano
lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987,
n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità
delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo
anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza
del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di
un lavoratore a tempo determinato, per un periodo
massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di
cui al comma 2.
Articolo 11.
(Parti prematuri).
1. All'articolo 4 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, infine, i
seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non
goduti di astensione obbligatoria prima del parto
vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria
dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare,
entro trenta giorni, il certificato attestante la data
del parto".32
Articolo 12.
(Flessibilità
dell'astensione obbligatoria).
1. Dopo l'articolo 4 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. – 1. Ferma
restando la durata complessiva dell'astensione dal
lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta
del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione
non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti
sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le
disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del
presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026.
Articolo 13.
(Astensione dal
lavoro del padre lavoratore).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - 1. Il padre
lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi
tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di
grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché
in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda
avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al
datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre
lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore
le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e
5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano
altresí le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro
di cui al comma 1 del presente articolo e fino al
compimento di un anno di età del bambino.
Art. 6-ter. - 1. I periodi di
riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi
trattamenti economici sono riconosciuti al padre
lavoratore:
a) nel caso in cui i figli
siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla
madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente".
Articolo 14.
(Estensione di norme
a specifiche categorie di lavoratrici madri).
1. I benefici previsti dal primo
periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7
agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata
in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici
madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Articolo 15.
(Testo unico).
1. Al fine di conferire organicità e
sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo
recante il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princípi e
criteri direttivi:33
a) puntuale individuazione
del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione
delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
c) coordinamento formale
del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei
limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione
delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che
restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione
di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato
al testo unico;
f) esplicita abrogazione
delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni
legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo
di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei
ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è
allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni parlamentari permanenti, che
esprimono il parere entro quarantacinque giorni
dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei
princípi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1
e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni
correttive del testo unico.
Articolo 16.
(Statistiche
ufficiali sui tempi di vita).
1. L'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale
sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione
attraverso la rilevazione sull'uso del tempo,
disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Articolo 17.
(Disposizioni
diverse).
1. Nei casi di astensione dal lavoro
disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di
lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al
rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati
al momento della richiesta di astensione o di congedo o
in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresí
diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte
o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, infine, il seguente
comma:
"Al termine del periodo di
interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della
presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che
espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa
unità produttiva ove erano occupate all'inizio del
periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo
comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di
età del bambino; hanno altresí diritto di essere adibite
alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro
possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto
a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni
legislative incompatibili con la presente legge ed in
particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n.
903.
Articolo 18.
(Disposizioni in
materia di recesso).
1. Il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. La richiesta di dimissioni
presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il
primo anno di vita del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento deve
essere convalidata dal Servizio ispezione della
direzione provinciale del lavoro.34
Capo V - MODIFICHE ALLA LEGGE 5
FEBBRAIO 1992, N. 104
Articolo 19.
(Permessi per
l'assistenza a portatori di handicap).
1. All'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo le
parole: "permesso mensile" sono inserite le seguenti:
"coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole:
", con lui convivente," sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le
parole: "può usufruire" è inserita la seguente:
"alternativamente".
Articolo 20.
(Estensione delle
agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap).
1. Le disposizioni dell'articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato
dall'articolo 19 della presente legge, si applicano
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto
nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con
continuità e in via esclusiva un parente o un affine
entro il terzo grado portatore di handicap,
ancorché non convivente.
Capo VI - NORME FINANZIARIE
Articolo 21.
(Copertura
finanziaria).
1. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a
20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge,
valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione;
quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
legge 28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Capo VII - TEMPI DELLE CITTÀ
Articolo 22.
(Compiti delle
regioni).
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le regioni
definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, qualora non vi abbiano già
provveduto, norme per il coordinamento da parte dei
comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici e degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione
dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale,
secondo i principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi
finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini
della predisposizione e dell'attuazione dei piani
territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della
costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo
27.
3. Le regioni possono istituire
comitati tecnici, composti da esperti in materia di
progettazione urbana, di analisi sociale, di
comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con
compiti consultivi in ordine al coordinamento degli
orari delle città e per la valutazione degli effetti
sulle comunità locali dei piani territoriali degli
orari.
4. Nell'ambito delle proprie
competenze in materia di formazione professionale, le
regioni promuovono corsi di qualificazione e
riqualificazione del personale impiegato nella
progetta35
zione dei piani territoriali degli
orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma
1 indicano:
a) criteri generali di
amministrazione e coordinamento degli orari di apertura
al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici
della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi
commerciali e turistici, delle attività culturali e
dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per
l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per
la concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione
dei piani territoriali degli orari e per la costituzione
di banche dei tempi, con priorità per le iniziative
congiunte dei comuni con popolazione non superiore a
30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
secondo le rispettive competenze.
Articolo 23.
(Compiti dei
comuni).
1. I comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma
associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, secondo le modalità stabilite dal
presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali
di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. In caso di inadempimento
dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della
giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non
superiore a 30.000 abitanti possono attuare le
disposizioni del presente capo in forma associata.
Articolo 24.
(Piano territoriale
degli orari).
1. Il piano territoriale degli orari,
di seguito denominato "piano", realizza le finalità di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è
strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato
in progetti, anche sperimentali, relativi al
funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi
urbani e alla loro graduale armonizzazione e
coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un
responsabile cui è assegnata la competenza in materia di
tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei
dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non
superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio
di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida
del piano. A tale fine attua forme di consultazione con
le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché
le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le
associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si
tiene conto degli effetti sul traffico,
sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina
degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di
apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati,
degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,
delle attività commerciali, ferme restando le
disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle
istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio
comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per
l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione
dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute.
Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.
Articolo 25.
(Tavolo di
concertazione).
1. Per l'attuazione e la verifica dei
progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il
sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui
partecipano:
a) il sindaco stesso o,
per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo
24, comma 2;
b) il prefetto o un suo
rappresentante;36
c) il presidente della
provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle
comunità montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per
ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali
coinvolte nel piano;
f) rappresentanti
sindacali degli imprenditori della grande, media e
piccola impresa, del commercio, dei servizi,
dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti
sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli
studi ed i rappresentanti delle università presenti nel
territorio;
i) i presidenti delle
aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i
rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i
soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di
straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi
connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può
emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli
orari.
4. Le amministrazioni pubbliche,
anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di
funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al
comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia
sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi,
attraverso la conferenza dei sindaci, la
riorganizzazione territoriale degli orari. Alla
conferenza partecipa un rappresentante del presidente
della provincia.
Articolo 26.
(Orari della
pubblica amministrazione).
1. Le articolazioni e le scansioni
degli orari di apertura al pubblico dei servizi della
pubblica amministrazione devono tenere conto delle
esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed
utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24,
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, può prevedere modalità ed
articolazioni differenziate degli orari di apertura al
pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni,
attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi,
possono garantire prestazioni di informazione anche
durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e,
attraverso la semplificazione delle procedure, possono
consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e
percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.
Articolo 27.
(Banche dei tempi).
1. Per favorire lo scambio di servizi
di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della
città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni,
per favorire l'estensione della solidarietà nelle
comunità locali e per incentivare le iniziative di
singoli e gruppi di cittadini, associazioni,
organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del
proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e
interesse, gli enti locali possono sostenere e
promuovere la costituzione di associazioni denominate
"banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e
sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro
favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare
attività di promozione, formazione e informazione.
Possono altresí aderire alle banche dei tempi e
stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo
da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di
singoli cittadini o della comunità locale. Tali
prestazioni devono essere compatibili con gli scopi
statutari delle banche dei tempi e non devono costituire
modalità di esercizio delle attività istituzionali degli
enti locali.
Articolo 28.
(Fondo per
l'armonizzazione dei tempi delle città).
1. Nell'elaborare le linee guida del
piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure
per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in
linea con le politiche e le misure nazionali, 37
alla riduzione delle emissioni di gas
inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo
l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani
sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al
Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente
articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente
articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei
tempi delle città, nel limite massimo di lire 15
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla
ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro
attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel
quale confluiscono altresí eventuali risorse proprie, da
utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione
dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e
degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3
sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da
comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e
cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di
specifici piani di armonizzazione degli orari dei
servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi
degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di
febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti
attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al
comma 2 e per la definizione delle linee di intervento
futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, per la
solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei
trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il
presidente della società Ferrovie dello Stato spa,
nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste
e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di
categoria.
6. Il Governo, entro il mese di
luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della
Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una
relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e
degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di
cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle
risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
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