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LA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Pari opportunità e conciliazione delle
esigenze di cura familiare e lavorative sono due cardini
su cui incentrare azioni per l’attuazione della
Responsabilità sociale di genere.
In Italia ci sono alcune leggi - in
particolare la n. 53/2000 e la n. 69/2009 che modifica
l’art. 9 ex legge n. 53/2000 - che prevedono la
possibilità di avviare azioni positive per la
conciliazione sperimentando nuove modalità organizzative
e gestionali dei tempi di lavoro o servizi, attraverso
progetti finanziabili.
Casi aziendali già realizzati - uno
di questi è rappresentato da un’impresa artigiana
bellunese - possono risultare di riferimento e stimolo
per le altre aziende. Ma, alla luce dell’esperienza
conseguita, resta necessario spingere sulla volontà
delle aziende a sperimentare nuove modalità
organizzative compatibili con i bisogni produttivi e con
quelli di chi lavora.
I principali strumenti che in Italia
prevedono il finanziamento di misure di flessibilità, di
politiche di conciliazione e di pari opportunità sono:
-
Legge n. 53 dell’ 8 marzo 2000
-
Legge n. 69 del 18 giugno 2009,
art. 38
-
Legge n. 125 del 10 aprile 1991
-
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198,
art. 44
Legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità per il diritto alla cura e
alla formazione e per il coordinamento dei tempi della
città" .
Si tratta di una legge che va a interagire sulle
problematiche che interessano l’intera vita del
lavoratore, nell’ottica della conciliazione.
Infatti promuove un equilibrio tra i tempi di lavoro, di
cura, di formazione e di relazione, mediante:
-
l’istituzione dei congedi dei
genitori e l’estensione del sostegno ai genitori
portatori di handicap
-
l’istituzione del congedo per la
formazione continua
-
il coordinamento dei tempi di
funzionamento della città
L’obiettivo di tale legge è quello di
agevolare la conciliazione dei tempi di vita familiare e
professionale attraverso il finanziamento di progetti
che introducano nuove modalità organizzative e
gestionali dei tempi di lavoro o servizi capaci di
qualificare l’azienda come
family friendly.
Attraverso contributi a fondo perduto consente alle
imprese di introdurre particolari forme di flessibilità
della prestazione lavorativa, di programmi di formazione
per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori
dopo il periodo di congedo di maternità e paternità, di
progetti per la sostituzione del titolare di impresa al
fine di favorire l’equilibrio tra il tempo di vita e di
lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.
Beneficiari sono i dipendenti delle aziende private, gli
imprenditori e i lavoratori autonomi.
Legge 18 giugno 2009, n. 69 - art.
38
"Modifica dell’articolo 9 della legge
8 marzo 2000, n. 53"
Introduce una nuova formulazione
dell’art. 9 della L. n. 53/2000 per aggiornare lo
strumento per renderlo più consono alle esigenze
dell’utenza. Le novità riguardano, così come indicato
nel sito del Dipartimento Politiche per la famiglia:
-
la nuova rubrica, più rispondente
alla varietà di azioni positive previste
-
l’ampliamento dei soggetti
proponenti (compresi quelli multipli, es. le ATI)
-
le condizioni di accesso a misure
previste da parte dei destinatari finali delle
stesse che sono state rese uniformi
-
un particolare interesse nei
confronti dei progetti che introducono sistemi
innovativi per la valutazione della prestazione e/o
dei risultati, con la finalità di promuovere
meccanismi che evitino la marginalizzazione dei
soggetti i quali, per esigenze di conciliazione,
utilizzino misure di flessibilità dell’articolazione
della prestazione lavorativa
-
l’estensione delle tipologie di
azione volte a favorire il reinserimento di
lavoratrici e lavoratori dopo un periodo di congedo
-
l’introduzione di servizi
innovativi e di reti territoriali
-
la possibilità per i soggetti
autonomi di finanziare una collaborazione (e non più
solo una sostituzione)
Al momento di andare in stampa con
questa pubblicazione, tuttavia, resta impossibile
valutare l’efficacia della legge in quanto si è in
attesa del decreto di attuazione, in fase di esame della
Conferenza unificata Stato - Regioni e autonomie locali,
che definisce i criteri e le modalità per la concessione
dei contributi previsti, in particolare, la percentuale
delle risorse da destinare a ciascuna tipologia
progettuale, l’importo massimo finanziabile e la durata
delle azioni progettuali. Tale provvedimento dovrà
inoltre passare l’esame del Consiglio di Stato e della
Corte dei Conti prima di divenire attuabile.
Legge 10 aprile 1991, n. 125
"Azioni positive per la realizzazione
della parità uomo donna nel lavoro"
La legge n. 125/91 ha l’obiettivo di
favorire l’occupazione femminile e di realizzare
l’uguaglianza tra gli uomini e le donne nel lavoro.
Tale legge oggi risulta confluita nel Codice delle pari
Opportunità tra Uomo e donna (D.Lgs. 198 dell’11 aprile
2006) di seguito riportato.
D.Lgs.
11 aprile 2006, n. 198
"Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246"
Le disposizioni di tale decreto sono
volte a eliminare ogni distinzione, esclusione o
limitazione basata sul sesso, che porti alla
compromissione o all’impedimento del riconoscimento,
godimento o esercizio dei diritti umani, delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo.
Il decreto regolamenta la promozione
delle politiche di pari opportunità; la Commissione per
le pari opportunità tra uomo e donna; il Comitato per
l’attuazione dei principi di parità di trattamento e
uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
i/le Consiglieri/e di parità; il Comitato per
l’imprenditoria femminile; le pari opportunità tra uomo
e donna nei rapporti etico-sociali e in quelli
economici; le azioni positive.
In particolare, all’art. 44 stabilisce i
finanziamenti, inserendo qui quanto già previsto dalla
legge n. 125 del 1991
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