INTRODUZIONE
PREMESSA
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI GENERE
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
BUONE PRASSI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI
GLOSSARIO: 10 PAROLE DA RICORDARE
APPENDICE
INDIRIZZI INTERNET

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Pari opportunità e conciliazione delle esigenze di cura familiare e lavorative sono due cardini su cui incentrare azioni per l’attuazione della Responsabilità sociale di genere.

In Italia ci sono alcune leggi - in particolare la n. 53/2000 e la n. 69/2009 che modifica l’art. 9 ex legge n. 53/2000 - che prevedono la possibilità di avviare azioni positive per la conciliazione sperimentando nuove modalità organizzative e gestionali dei tempi di lavoro o servizi, attraverso progetti finanziabili.

Casi aziendali già realizzati - uno di questi è rappresentato da un’impresa artigiana bellunese - possono risultare di riferimento e stimolo per le altre aziende. Ma, alla luce dell’esperienza conseguita, resta necessario spingere sulla volontà delle aziende a sperimentare nuove modalità organizzative compatibili con i bisogni produttivi e con quelli di chi lavora.

I principali strumenti che in Italia prevedono il finanziamento di misure di flessibilità, di politiche di conciliazione e di pari opportunità sono:

  • Legge n. 53 dell’ 8 marzo 2000

  • Legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 38

  • Legge n. 125 del 10 aprile 1991

  • D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 44

Legge 8 marzo 2000, n. 53

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città".
Si tratta di una legge che va a interagire sulle problematiche che interessano l’intera vita del lavoratore, nell’ottica della conciliazione.
Infatti promuove un equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

  • l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori portatori di handicap

  • l’istituzione del congedo per la formazione continua

  • il coordinamento dei tempi di funzionamento della città

L’obiettivo di tale legge è quello di agevolare la conciliazione dei tempi di vita familiare e professionale attraverso il finanziamento di progetti che introducano nuove modalità organizzative e gestionali dei tempi di lavoro o servizi capaci di qualificare l’azienda come family friendly.
Attraverso contributi a fondo perduto consente alle imprese di introdurre particolari forme di flessibilità della prestazione lavorativa, di programmi di formazione per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità e paternità, di progetti per la sostituzione del titolare di impresa al fine di favorire l’equilibrio tra il tempo di vita e di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Beneficiari sono i dipendenti delle aziende private, gli imprenditori e i lavoratori autonomi.

Legge 18 giugno 2009, n. 69 - art. 38

"Modifica dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

Introduce una nuova formulazione dell’art. 9 della L. n. 53/2000 per aggiornare lo strumento per renderlo più consono alle esigenze dell’utenza. Le novità riguardano, così come indicato nel sito del Dipartimento Politiche per la famiglia:

  1. la nuova rubrica, più rispondente alla varietà di azioni positive previste

  2. l’ampliamento dei soggetti proponenti (compresi quelli multipli, es. le ATI)

  3. le condizioni di accesso a misure previste da parte dei destinatari finali delle stesse che sono state rese uniformi

  4. un particolare interesse nei confronti dei progetti che introducono sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e/o dei risultati, con la finalità di promuovere meccanismi che evitino la marginalizzazione dei soggetti i quali, per esigenze di conciliazione, utilizzino misure di flessibilità dell’articolazione della prestazione lavorativa

  5. l’estensione delle tipologie di azione volte a favorire il reinserimento di lavoratrici e lavoratori dopo un periodo di congedo

  6. l’introduzione di servizi innovativi e di reti territoriali

  7. la possibilità per i soggetti autonomi di finanziare una collaborazione (e non più solo una sostituzione)

Al momento di andare in stampa con questa pubblicazione, tuttavia, resta impossibile valutare l’efficacia della legge in quanto si è in attesa del decreto di attuazione, in fase di esame della Conferenza unificata Stato - Regioni e autonomie locali, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l’importo massimo finanziabile e la durata delle azioni progettuali. Tale provvedimento dovrà inoltre passare l’esame del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti prima di divenire attuabile.

Legge 10 aprile 1991, n. 125

"Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro"

La legge n. 125/91 ha l’obiettivo di favorire l’occupazione femminile e di realizzare l’uguaglianza tra gli uomini e le donne nel lavoro.
Tale legge oggi risulta confluita nel Codice delle pari Opportunità tra Uomo e donna (D.Lgs. 198 dell’11 aprile 2006) di seguito riportato.

D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"

Le disposizioni di tale decreto sono volte a eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che porti alla compromissione o all’impedimento del riconoscimento, godimento o esercizio dei diritti umani, delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

Il decreto regolamenta la promozione delle politiche di pari opportunità; la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; il Comitato per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici; i/le Consiglieri/e di parità; il Comitato per l’imprenditoria femminile; le pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali e in quelli economici; le azioni positive.

In particolare, all’art. 44 stabilisce i finanziamenti, inserendo qui quanto già previsto dalla legge n. 125 del 1991

 

 




















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