|
BUONE
PRASSI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI
L’obiettivo di questa pubblicazione
mira alla più ampia diffusione della cultura della
Responsabilità di genere attraverso l’applicazione del
gender mainstreaming e di azioni positive per le
pari opportunità tra uomo e donna e per la conciliazione
dei tempi.
Consci, però, che il miglior metodo
per risultare efficaci è quello di esemplificare il più
possibile le opportunità esistenti, l’attenzione ora
passa all’esame di casi concreti realizzati ai sensi
delle norme vigenti in materia. E poiché questo lavoro
resta indirizzato prevalentemente al mondo
imprenditoriale femminile, l’analisi si soffermerà, con
un occhio di riguardo, sulle occasioni offerte alle
titolari di impresa e sui modelli da loro posti in
essere.
Un primo punto di riferimento per
l’attuazione di azioni positive a favore di una migliore
gestione delle responsabilità professionali e familiari
anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro è
rappresentato dalla legge n. 125 del 1991. Una legge,
tuttavia, che non ha trovato l’atteso riscontro a causa
dell’esiguità dei fondi e a una scarsa convinzione
nell’adesione, tanto che per una decina d’anni i
risultati sono stati decisamente insoddisfacenti per
quanto attiene la conciliazione dei tempi.
Con la legge n. 53 del 2000 (vedi
Appendice), normalmente definita come la "legge sui
congedi parentali", invece, si registra il vero "cambio
di passo" - sia di contenuti che culturale - visto che
apre la strada a nuovi e moderni interventi per la
diffusione della conciliazione dei tempi di lavoro e di
cura familiare. Infatti, la legge intende "promuovere un
equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e
di relazione". Allo scopo viene a riconoscere:
permessi
per frequenza corsi)
il valore della maternità e
paternità ( introduce la
possibilità di congedi per i figli anche in capo ai
padri)
la possibilità di introdurre
modelli di flessibilità nell’organizzazione del
lavoro, che meglio rispondano ai cambiamenti della
società, intesa come aziende e lavoratori
la possibilità di sostituzione
dell’imprenditore/trice o lavoratore autonomo con
altro imprenditore o lavoratore autonomo. Questa
possibilità è particolarmente significativa per le
piccole imprese, perché offre un’opportunità finora
impensabile di forme di flessibilità anche per il
titolare di piccola impresa in occasione di
maternità o di gestione di figli piccoli.
La legge, dunque, offre le condizioni
perché lavoratori, aziende, parti sociali e istituzioni
possano concorrere all’applicazione di buone prassi di
conciliazione ,
attraverso azioni positive
prevalentemente basate sulla flessibilità.
La legge n. 53 è una legge "cardine",
perché pone le condizioni per l’applicazione nella
grande e nella piccola impresa; a favore dei lavoratori
e degli imprenditori/trici, di uomini e di donne, di
lavoratori giovani e meno giovani e, soprattutto,
stanzia finanziamenti per la realizzazione degli
interventi.
La legge, poi, per l’attuazione di
casi di flessibilità d’orario identifica diverse
tipologie di intervento, tutte finanziabili - previa
presentazione di progetti - totalmente o parzialmente a
seconda del giudizio espresso dalla Commissione tecnica
di valutazione, insediata presso il ministero
competente:
TIPOLOGIA A :
per l’implementazione di modelli flessibilità, quali:
telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario
flessibile in entrata e in uscita, ecc.
TIPOLOGIA B :
programmi di formazione per il reinserimento dei
lavoratori al rientro di assenze per maternità o
parentali, mirate soprattutto all’aggiornamento
professionale collegato a processi innovativi o a
riorganizzazioni interne all’azienda durante il periodo
di assenza.
TIPOLOGIA C :
progetti per la sostituzione dell’imprenditore/trice
titolare di impresa o del lavoratore autonomo con altro
imprenditore o lavoratore autonomo durante un periodo di
astensione obbligatoria o di congedi parentali. Proprio
quest’ultima tipologia è quella che riconosce una
speciale attenzione verso le piccole imprese con la
riserva del 50 per cento della somma annua stanziata.
TIPOLOGIA D :
introdotta dalla Finanziaria 2007. Aggiunge alle misure
già previste la possibilità di finanziare "interventi e
azioni per ... lavoratori ... con figli minori e
disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti
a carico" e inoltre l’elevazione dell’età dei figli
minori; l’estensione dei beneficiari alle Ulss e alle
Asl.
Tuttavia, anche per questa legge,
molto apprezzabile nei contenuti, meno per la
complessità delle procedure e per la lungaggine dei
tempi, non mancano appunti in negativo, malgrado
interventi del Ministero, concretizzatisi in una guida
alla compilazione e in circolari esplicative con
particolare riferimento ai soggetti che possono
presentare la domanda, alla durata delle azioni, ai
documenti da presentare.
Ma a giugno 2009 l’art. 9 della legge
n. 53/2000 è stato abrogato dall’art. 38 della legge n.
69 del 18 giugno 2009 ( vedi
Appendice). Il nuovo quadro normativo pur
riprendendo i precedenti contenuti, estende
ulteriormente i beneficiari (associazioni di imprese,
consorzi, associazioni temporanee di impresa, nonché la
partecipazione di enti locali, dirigenti), non fissa
la riserva dei fondi destinata ai progetti presentati da
titolari di impresa, lavoratori autonomi e liberi
professionisti (precedentemente era il 50%) e
rimanda a un decreto del Presidente del Consiglio e del
Ministero delegato alle Politiche per la famiglia la
quota annuale da destinare agli interventi (prima
l’importo era fissato nella legge).
Le osservazioni poste nel passato
sull’incertezza e la lungaggine delle proce 19
dure, ora possono essere estese
all’art. 38 della legge 69 del 2009, in quanto a
distanza di molti mesi la norma non è ancora operativa,
perché in attesa del decreto di attuazione della
Conferenza unificata Stato-Regioni, condizione che
impedisce anche qualsiasi valutazione sulla sua
efficacia.
Malgrado le difficoltà sopra
segnalate, la legge n. 53/2000 ha registrato un buon
utilizzo dei finanziamenti previsti dall’art. 9, anche
in Veneto. Il maggior utilizzo è andato per progetti di
flessibilità di orario a favore di personale dipendente
(tipologia A e B), adottati prevalentemente dalle
aziende di dimensioni più grandi.
In sintesi, esempi di buone prassi di
conciliazione dei tempi adottate in Veneto ai sensi
della legge n. 53/2000 hanno permesso l’introduzione di
forme di flessibilità quali:
part time, orario concentrato, telelavoro,
flessibilità nei turni, flessibilità nelle ferie, isole
di lavoro, organizzazione di attività di formazione al
rientro da congedi.
In taluni casi i progetti hanno
previsto anche l’addestramento al telelavoro,
l’acquisizione di software per la gestione dei turni,
attività di divulgazione e comunicazione.
I progetti riguardanti, invece, la
tipologia C, quella "per la sostituzione
dell’imprenditore/trice titolare di impresa o di
lavoratore autonomo", inizialmente hanno faticato a
decollare, mentre poi hanno trovato consensi. I progetti
di questa tipologia non sono presentati soltanto da
donne: risale al 2006 il progetto di un imprenditore di
Verona, che ha deciso di farsi sostituire da un collega
per dedicare il proprio tempo alla figlia, un caso che
fa scuola!
Per quanto è dato sapere, invece, in
provincia di Belluno finora si è registrato solo un
progetto (art. 9, lett.c), presentato nel 2008 da
un’imprenditrice artigiana operante nel settore
dell’estetica che, alla nascita del secondo figlio, ha
scelto di privilegiare la cura dei figli all’azienda,
dove ha introdotto una "sostituta".
Si è trattato di un’esperienza
positiva per le ricadute a livello personale e familiare
dell’imprenditrice, senza conseguenze da segnalare sul
fronte aziendale, malgrado il settore di operatività
dell’impresa, dove la fidelizzazione tra cliente e
professionista è molto determinante. Un’esperienza,
purtroppo, limitata nel tempo ( solo
12 mesi, termine massimo previsto per legge) e
troppo incerta nei tempi di approvazione e di
liquidazione dei contributi.
Il caso bellunese
DITTA:
Artestetica di Pieruzzo Iva, impresa individuale
artigiana
TITOLO PROGETTO: sostituzione di
un’imprenditrice estetista neo mamma
SEDE: Limana (BL)
ATTIVITÀ: Estetica
DURATA: 12 mesi
TIPOLOGIA PROGETTO: lettera C
ANNO: 2008
PROGETTO: in occasione della
seconda maternità, la titolare ha scelto un sostituto
d’impresa, al fine di arrivare a una migliore
conciliazione del tempo
di lavoro e di quello dedicato
alla famiglia. L’azienda è una ditta individuale con una
dipendente in carico. L’arrivo di un secondo figlio per
la titolare impone una maggiore disponibilità di tempo
da destinare all’ambito familiare. Per non interrompere
l’attività, che nel caso della ditta significherebbe
anche l’interruzione del rapporto in essere con la
dipendente e l’interruzione di un servizio alla
collettività, la titolare avvia il progetto denominato
"Sostituzione di un’Estetista mamma", che vede la
sostituzione della titolare per alcune giornate alla
settimana per un periodo di un anno.
(Fonte: progetto
realizzato con l’assistenza tecnica dell’UAPI di
Belluno)
I primi casi realizzati nel Veneto
art. 9, lett. C (L.n. 53/2000)
settore artigianato
DITTA: Salone
Scanagatta Renata, impresa individuale artigiana
TITOLO PROGETTO: Sostituzione di
una neo mamma parrucchiera
SEDE: Zugliano (VI)
ATTIVITÀ:
Acconciatura
DURATA: 24 mesi
TIPOLOGIA PROGETTO: lettera C
ANNO: 2006
PROGETTO: alla terza gravidanza e
priva di assistenza familiare (nonni), la titolare ha
deciso di ridurre la propria presenza in azienda,
introducendo la propria sostituta per un certo numero di
ore alla settimana.
La scelta ha permesso una migliore
conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei
tempi di lavoro.
(Fonte: intervista
telefonica)
DITTA: Marco
Ambrosi, impresa individuale artigiana
TITOLO PROGETTO: Un po’ di tempo
per stare con la mia bambina
SEDE: Verona
ATTIVITÀ: fotografia
DURATA: 24 mesi
TIPOLOGIA PROGETTO: lettera C
ANNO: 2006
PROGETTO: il titolare della ditta
con dipendenti, che opera prevalentemente con agenzie di
pubblicità che lavorano per aziende di rilevanza
nazionale, ha deciso di dedicare più tempo alla propria
bambina.
Grazie al progetto presentato, va ad
attuare la sostituzione di se stesso, per alcune
mansioni, con un libero professionista.
(Fonte: "Vita
professionale e vita familiare azioni per la
conciliazione", Consigliera di parità della Provincia di
Verona)
Casi realizzati nel Veneto art. 9,
lett. C (L.n. 53/2000)
ultimi bandi
|
Titolo progetto |
Titolare progetto |
|
Bando febbraio 2009 |
|
Professione forense al femminile |
Katia Ercole |
 |
|
Poter vivere la maternità con serenità |
Minium di Gottoli
Sara |
 |
|
La cooperazione nella conciliazione
|
Fratres società
cooperativa sociale |
|
Bando ottobre 2008 |
|
Come
arginare il rischio di fuoriuscire dal mercato
del lavoro e vivere appieno il primo anno di
vita di mio figlio |
Baccari Gina |
 |
|
Decompressione |
Baldo avv.
Elisabetta |
 |
|
Brava mamma, buon avvocato |
Bargelloni avv.
Francesca |
 |
|
Beatrice con Luca e Andrea |
Beatrice snc di
Michelato Stefania
e Plichero Alessandra |
 |
|
Mamma commercialista
part time |
Calzavara Cristina |
 |
|
Mamma al 90%, avvocato al 10% |
Crestoni Lorenza |
 |
|
Progetto di sostituzione di professionista
legale nelle attività di studio delle pratiche e
redazioni di atti |
Dal Cengio avv.
Paola Studio legale |
 |
|
Collaborazione professionale per redazione atti |
Diamante avv.
Ambretta |
 |
|
Sostituire l’avvocato per non sostituire la
mamma |
Gaigher Erika |
 |
|
Azione positiva di sostegno professionale a un
avvocato, mamma di due figli minori |
Grillone avv.
Romualda |
 |
|
Lavorare meglio, delegare meglio, vivere meglio |
Ruggeri avv.
Roberta |
 |
|
Progetto di affiancamento e/o sostituzione
di due giovani
avvocati ai due associati |
Studio
legale Rizzato
Bertuzzo & Tessaro |
|