INTRODUZIONE
PREMESSA
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI GENERE
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
BUONE PRASSI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI
GLOSSARIO: 10 PAROLE DA RICORDARE
APPENDICE
INDIRIZZI INTERNET

 

BUONE PRASSI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI

L’obiettivo di questa pubblicazione mira alla più ampia diffusione della cultura della Responsabilità di genere attraverso l’applicazione del gender mainstreaming e di azioni positive per le pari opportunità tra uomo e donna e per la conciliazione dei tempi.

Consci, però, che il miglior metodo per risultare efficaci è quello di esemplificare il più possibile le opportunità esistenti, l’attenzione ora passa all’esame di casi concreti realizzati ai sensi delle norme vigenti in materia. E poiché questo lavoro resta indirizzato prevalentemente al mondo imprenditoriale femminile, l’analisi si soffermerà, con un occhio di riguardo, sulle occasioni offerte alle titolari di impresa e sui modelli da loro posti in essere.

Un primo punto di riferimento per l’attuazione di azioni positive a favore di una migliore gestione delle responsabilità professionali e familiari anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro è rappresentato dalla legge n. 125 del 1991. Una legge, tuttavia, che non ha trovato l’atteso riscontro a causa dell’esiguità dei fondi e a una scarsa convinzione nell’adesione, tanto che per una decina d’anni i risultati sono stati decisamente insoddisfacenti per quanto attiene la conciliazione dei tempi.

Con la legge n. 53 del 2000 (vedi Appendice), normalmente definita come la "legge sui congedi parentali", invece, si registra il vero "cambio di passo" - sia di contenuti che culturale - visto che apre la strada a nuovi e moderni interventi per la diffusione della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare. Infatti, la legge intende "promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione". Allo scopo viene a riconoscere:

  • il diritto a conciliare responsabilmente la professione e gli obblighi di famiglia; il soddisfacimento delle esigenze dei singoli soggetti: dalla maternità/paternità alla cura di familiari portatori di handicap, alla formazione e studio (permessi per frequenza corsi)

  • il valore della maternità e paternità (introduce la possibilità di congedi per i figli anche in capo ai padri)

  • la possibilità di introdurre modelli di flessibilità nell’organizzazione del lavoro, che meglio rispondano ai cambiamenti della società, intesa come aziende e lavoratori

  • la possibilità di sostituzione dell’imprenditore/trice o lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo. Questa possibilità è particolarmente significativa per le piccole imprese, perché offre un’opportunità finora impensabile di forme di flessibilità anche per il titolare di piccola impresa in occasione di maternità o di gestione di figli piccoli.

La legge, dunque, offre le condizioni perché lavoratori, aziende, parti sociali e istituzioni possano concorrere all’applicazione di buone prassi di conciliazione, attraverso azioni positive prevalentemente basate sulla flessibilità.

La legge n. 53 è una legge "cardine", perché pone le condizioni per l’applicazione nella grande e nella piccola impresa; a favore dei lavoratori e degli imprenditori/trici, di uomini e di donne, di lavoratori giovani e meno giovani e, soprattutto, stanzia finanziamenti per la realizzazione degli interventi.

La legge, poi, per l’attuazione di casi di flessibilità d’orario identifica diverse tipologie di intervento, tutte finanziabili - previa presentazione di progetti - totalmente o parzialmente a seconda del giudizio espresso dalla Commissione tecnica di valutazione, insediata presso il ministero competente:

TIPOLOGIA A: per l’implementazione di modelli flessibilità, quali: telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata e in uscita, ecc.

TIPOLOGIA B: programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori al rientro di assenze per maternità o parentali, mirate soprattutto all’aggiornamento professionale collegato a processi innovativi o a riorganizzazioni interne all’azienda durante il periodo di assenza.

TIPOLOGIA C: progetti per la sostituzione dell’imprenditore/trice titolare di impresa o del lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo durante un periodo di astensione obbligatoria o di congedi parentali. Proprio quest’ultima tipologia è quella che riconosce una speciale attenzione verso le piccole imprese con la riserva del 50 per cento della somma annua stanziata.

TIPOLOGIA D: introdotta dalla Finanziaria 2007. Aggiunge alle misure già previste la possibilità di finanziare "interventi e azioni per ... lavoratori ... con figli minori e disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico" e inoltre l’elevazione dell’età dei figli minori; l’estensione dei beneficiari alle Ulss e alle Asl.

Tuttavia, anche per questa legge, molto apprezzabile nei contenuti, meno per la complessità delle procedure e per la lungaggine dei tempi, non mancano appunti in negativo, malgrado interventi del Ministero, concretizzatisi in una guida alla compilazione e in circolari esplicative con particolare riferimento ai soggetti che possono presentare la domanda, alla durata delle azioni, ai documenti da presentare.

Ma a giugno 2009 l’art. 9 della legge n. 53/2000 è stato abrogato dall’art. 38 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 (vedi Appendice). Il nuovo quadro normativo pur riprendendo i precedenti contenuti, estende ulteriormente i beneficiari (associazioni di imprese, consorzi, associazioni temporanee di impresa, nonché la partecipazione di enti locali, dirigenti), non fissa la riserva dei fondi destinata ai progetti presentati da titolari di impresa, lavoratori autonomi e liberi professionisti (precedentemente era il 50%) e rimanda a un decreto del Presidente del Consiglio e del Ministero delegato alle Politiche per la famiglia la quota annuale da destinare agli interventi (prima l’importo era fissato nella legge).

Le osservazioni poste nel passato sull’incertezza e la lungaggine delle proce19

dure, ora possono essere estese all’art. 38 della legge 69 del 2009, in quanto a distanza di molti mesi la norma non è ancora operativa, perché in attesa del decreto di attuazione della Conferenza unificata Stato-Regioni, condizione che impedisce anche qualsiasi valutazione sulla sua efficacia.

Malgrado le difficoltà sopra segnalate, la legge n. 53/2000 ha registrato un buon utilizzo dei finanziamenti previsti dall’art. 9, anche in Veneto. Il maggior utilizzo è andato per progetti di flessibilità di orario a favore di personale dipendente (tipologia A e B), adottati prevalentemente dalle aziende di dimensioni più grandi.

In sintesi, esempi di buone prassi di conciliazione dei tempi adottate in Veneto ai sensi della legge n. 53/2000 hanno permesso l’introduzione di forme di flessibilità quali: part time, orario concentrato, telelavoro, flessibilità nei turni, flessibilità nelle ferie, isole di lavoro, organizzazione di attività di formazione al rientro da congedi.

In taluni casi i progetti hanno previsto anche l’addestramento al telelavoro, l’acquisizione di software per la gestione dei turni, attività di divulgazione e comunicazione.

I progetti riguardanti, invece, la tipologia C, quella "per la sostituzione dell’imprenditore/trice titolare di impresa o di lavoratore autonomo", inizialmente hanno faticato a decollare, mentre poi hanno trovato consensi. I progetti di questa tipologia non sono presentati soltanto da donne: risale al 2006 il progetto di un imprenditore di Verona, che ha deciso di farsi sostituire da un collega per dedicare il proprio tempo alla figlia, un caso che fa scuola!

Per quanto è dato sapere, invece, in provincia di Belluno finora si è registrato solo un progetto (art. 9, lett.c), presentato nel 2008 da un’imprenditrice artigiana operante nel settore dell’estetica che, alla nascita del secondo figlio, ha scelto di privilegiare la cura dei figli all’azienda, dove ha introdotto una "sostituta".

Si è trattato di un’esperienza positiva per le ricadute a livello personale e familiare dell’imprenditrice, senza conseguenze da segnalare sul fronte aziendale, malgrado il settore di operatività dell’impresa, dove la fidelizzazione tra cliente e professionista è molto determinante. Un’esperienza, purtroppo, limitata nel tempo (solo 12 mesi, termine massimo previsto per legge) e troppo incerta nei tempi di approvazione e di liquidazione dei contributi.

Il caso bellunese

DITTA: Artestetica di Pieruzzo Iva, impresa individuale artigiana
TITOLO PROGETTO:
sostituzione di un’imprenditrice estetista neo mamma
SEDE:
Limana (BL)
ATTIVITÀ:
Estetica
DURATA:
12 mesi
TIPOLOGIA PROGETTO:
lettera C
ANNO:
2008
PROGETTO
: in occasione della seconda maternità, la titolare ha scelto un sostituto d’impresa, al fine di arrivare a una migliore conciliazione del tempo di lavoro e di quello dedicato alla famiglia. L’azienda è una ditta individuale con una dipendente in carico. L’arrivo di un secondo figlio per la titolare impone una maggiore disponibilità di tempo da destinare all’ambito familiare. Per non interrompere l’attività, che nel caso della ditta significherebbe anche l’interruzione del rapporto in essere con la dipendente e l’interruzione di un servizio alla collettività, la titolare avvia il progetto denominato "Sostituzione di un’Estetista mamma", che vede la sostituzione della titolare per alcune giornate alla settimana per un periodo di un anno.
(Fonte: progetto realizzato con l’assistenza tecnica dell’UAPI di Belluno)

I primi casi realizzati nel Veneto art. 9, lett. C (L.n. 53/2000)
settore artigianato

DITTA: Salone Scanagatta Renata, impresa individuale artigiana
TITOLO PROGETTO:
Sostituzione di una neo mamma parrucchiera
SEDE:
Zugliano (VI)
ATTIVITÀ: Acconciatura
DURATA:
24 mesi
TIPOLOGIA PROGETTO:
lettera C
ANNO:
2006
PROGETTO
: alla terza gravidanza e priva di assistenza familiare (nonni), la titolare ha deciso di ridurre la propria presenza in azienda, introducendo la propria sostituta per un certo numero di ore alla settimana.

La scelta ha permesso una migliore conciliazione dei tempi di cura della famiglia e dei tempi di lavoro.
(Fonte: intervista telefonica)

DITTA: Marco Ambrosi, impresa individuale artigiana
TITOLO PROGETTO:
Un po’ di tempo per stare con la mia bambina
SEDE:
Verona
ATTIVITÀ:
fotografia
DURATA:
24 mesi
TIPOLOGIA PROGETTO:
lettera C
ANNO:
2006
PROGETTO
: il titolare della ditta con dipendenti, che opera prevalentemente con agenzie di pubblicità che lavorano per aziende di rilevanza nazionale, ha deciso di dedicare più tempo alla propria bambina.

Grazie al progetto presentato, va ad attuare la sostituzione di se stesso, per alcune mansioni, con un libero professionista.
(Fonte: "Vita professionale e vita familiare azioni per la conciliazione", Consigliera di parità della Provincia di Verona)

Casi realizzati nel Veneto art. 9, lett. C (L.n. 53/2000)
ultimi bandi

Titolo progetto Titolare progetto

Bando febbraio 2009

Professione forense al femminile

Katia Ercole

Poter vivere la maternità con serenità

Minium di Gottoli Sara

La cooperazione nella conciliazione

Fratres società cooperativa sociale

Bando ottobre 2008

Come arginare il rischio di fuoriuscire dal mercato del lavoro e vivere appieno il primo anno di vita di mio figlio Baccari Gina

Decompressione

Baldo avv. Elisabetta

Brava mamma, buon avvocato

Bargelloni avv. Francesca

Beatrice con Luca e Andrea

Beatrice snc di Michelato Stefania
e Plichero Alessandra

Mamma commercialista part time

Calzavara Cristina

Mamma al 90%, avvocato al 10%

Crestoni Lorenza

Progetto di sostituzione di professionista legale nelle attività di studio delle pratiche e redazioni di atti

Dal Cengio avv. Paola Studio legale
Collaborazione professionale per redazione atti Diamante avv. Ambretta

Sostituire l’avvocato per non sostituire la mamma

Gaigher Erika

Azione positiva di sostegno professionale a un avvocato, mamma di due figli minori

Grillone avv. Romualda

Lavorare meglio, delegare meglio, vivere meglio

Ruggeri avv. Roberta
Progetto di affiancamento e/o sostituzione di due giovani avvocati ai due associati Studio legale Rizzato
Bertuzzo & Tessaro

 

 




















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